Con riferimento al tema della sottrazione internazionale di minore, la Corte di Ca17_12_14 Ordinanza 30123 - 2017_omissis
ssazione (Sez. I) con l‘ordinanza n. 30123 del 14.12.2017 e in accoglimento delle difese prospettate dallo Studio, ha rigettato la tesi del ricorrente secondo cui un minore di pochi mesi sia privo di una residenza abituale propria e ha confermato l’orientamento secondo cui l’interpretazione del concetto di “residenza abituale” debba farsi in funzione dell’interesse superiore del minore, principio accolto sia dalla Corte di Giustizia Europea sia dalla stessa Corte di legittimità. Per individuare la residenza abituale del minore è necessario quindi esaminare soltanto la situazione di fatto, a prescindere dai progetti di vita degli adulti, precisando che per residenza abituale si intende il “luogo dove il minore ha consolidato, consolida ovvero potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psicofisico”. Si rende quindi necessaria una “prognosi sulla possibilità che la nuova dimora diventi l’effettivo, stabile e duraturo centro di affetti ed interessi del minore”.
Quanto alle spese dell’intero giudizio, comprensivo della fase tenutasi davanti al Tribunale per i Minorenni, la Corte condivide il principio secondo cui ove vi sia soluzione di una ipotesi di conflitto, allora deve riconoscersi implicitamente una soccombenza, sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e segg. c.p.c. ravvisando nel caso di specie una ipotesi di compensazione, stante la novità “delle complesse questioni
esaminate, che hanno rivelato anche alcuni contrasti nei precedenti giurisprudenziali, specie sovranazionali”.
(in allegato il testo del provvedimento)